TUTELA DEI PATRIMONI E TRUST
- Scelta dello strumento giuridico più idoneo alla tutela di patrimoni o di interessi meritevoli di tutela
- Scelta della legislazione maggiormente idonea
- Redazione dell’atto istitutivo del Trust o di altro strumento
- Amministrazione e gestione di patrimoni o diritti conformemente allo strumento giuridico adottato
- Assunzione dell’incarico di Trustee o di Protector da esercitare secondo le disposizioni dell’atto istitutivo di trust e conformemente ai vari ordinamenti giuridici ed alle singole leggi applicate
- Redazione di letters of wishes
- Redazione delle dichiarazioni fiscali del Trust
- Redazione dei rendiconti annuali del Trustee
- Revisione e modifica di Trust già esistenti.
COS’È IL TRUST?
Con il termine di Trust (letteralmente “affidamento”) si identifica il rapporto giuridico istituito, per atto tra vivi o mortis causa, da un soggetto definito “DISPONENTE” che pone dei beni sotto il controllo di un “TRUSTEE” per un fine determinato o nell’interesse di uno o più “BENEFICIARI”, ai quali, trascorso un determinato periodo di tempo, saranno poi trasferiti.
Le regole per la costituzione del trust sono reperibili nell’ambito della legge n. 364 del 16 ottobre 1989, di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, avente ad oggetto “la legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento”, e in vigore dal 1992.
L’utilizzo di questo istituto si è maggiormente diffuso in Italia nei primi mesi del 2007, da quando la normativa italiana ne ha regolamentato gli aspetti fiscali.
Attraverso l’istituzione del trust il soggetto disponente trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee, che ha il compito di gestirli secondo le disposizioni impartite nell’atto istitutivo del trust. Con l’atto di trasferimento di un bene in favore del trustee il disponente si spoglia della titolarità dei beni trasferiti, che quindi non fanno più parte del suo patrimonio, ma diventano parte del cosiddetto “patrimonio segregato” costituito dal Fondo che fa capo al trust.
I beni appartenenti al Fondo sono di fatto tutelati da tutti i possibili “attacchi esterni”, in quanto, proprio per la struttura del Fondo:
- non possono essere aggrediti da eventuali creditori del disponente, perché, a seguito del trasferimento al trustee, non si trovano più nel patrimonio del disponente stesso;
- non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee perché non rientrano nel suo patrimonio personale;
- non concorrono alla formazione della massa ereditaria del trustee in caso di morte dello stesso;
- non rientrano ad alcun titolo nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee;
- non sono utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell’atto istitutivo del trust;
- non possono essere aggrediti dai creditori personali dei beneficiari fino a quando i beni inclusi nel Fondo del trust non siano oggetto di attribuzione ai beneficiari stessi da parte del trustee.
In sostanza il patrimonio conferito al trust viene completamente “blindato” e potrà essere gestito esclusivamente negli interessi del soggetto beneficiario.
Possono essere segregati in un trust tutti i beni che fanno parte di un patrimonio familiare o aziendale: titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili ecc. Inoltre, in un trust può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene.
Le modalità di istituzione di un Trust sono piuttosto semplici. L’unico requisito richiesto è la forma scritta che solitamente si concretizza in scrittura privata autenticata da un notaio, o atto pubblico o per testamento. E’ necessario distinguere tra atto istitutivo (sottoscritto dal Disponente e contente il regolamento, la nomina del Trustee, dei Beneficiari e del Guardiano, e l’enunciazione delle varie finalità e poteri) e i vari atti di dotazione del Fondo in Trust, tramite i quali il/i disponenti formano o incrementano il Fondo trasferendo beni al Trustee. Gli atti di dotazione del Fondo in trust possono essere infatti più di uno e susseguirsi anche a distanza di tempo l’uno dall’altro e devono essere redatti secondo la forma prevista per la tipologia di beni oggetto di trasferimento.
Il Trust rappresenta quindi, uno straordinario strumento segregativo che permette di raggiungere livelli di protezione e privacy patrimoniali eccellenti.
GLOSSARIO DEL TRUST
Beneficiario (Beneficiary)
È il destinatario dei beni segregati in Trust e delle utilità che ne derivano. Normalmente i Beneficiari sono i discendenti ma possono essere altre persone fisiche o anche una persona giuridica. Il trust si caratterizza per la possibilità di nominare beneficiari persone al di fuori dell’ambito familiare ma che hanno avuto un ruolo importante nella vita del disponente (v. coppie di fatto).
La posizione beneficiaria può essere determinata sin dall’origine nell’atto istitutivo dal disponente (fixed trust) oppure essere rimessa alle determinazioni del trustee, del guardiano o di un terzo soggetto (discretionary trust). Nel periodo di vigenza del trust, i beneficiari non sono proprietari dei beni, ma solo titolari di un’aspettativa sul fondo o sul reddito del trust.
Guardiano (Protector)
É la persona fisica o giuridica, designata nell’atto istitutivo del trust con la specifica funzione di vigilare sulla correttezza dell’operato del Trustee.
Il disponente può attribuire al guardiano poteri più o meno incidenti sulle scelte del trustee quali: diritto di essere sentito, potere di dare il proprio benestare, di rimuovere il trustee, operare delle verifiche e di agire nei confronti del trustee. Quello che non può e non deve fare è di sostituirsi al trustee nell’amministrazione dei beni in trust, assumendo un ruolo attivo. Il Guardiano rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i beneficiari che necessitino di informazioni riguardo l’amministrazione del trust o aiuto per entrare in possesso della propria quota.
Trustee (gestore)
É la figura più importante dell’intero istituto. Colui che in nome e per conto del Disponente riceve tali beni e/o diritti al fine di gestirli e amministrarli secondo le regole della diligenza e correttezza affinché il patrimonio del Trust, sia vincolato alle finalità stabilite in sede di redazione dell’atto istitutivo. Trustee possono anche essere trust company, ossia società che si occupano di assistere i clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei patrimoni. Chiunque, purché legalmente capace di agire, può rivestire il ruolo di trustee.
Il Trustee ha la piena facoltà di gestire ufficialmente i beni del Disponente ma non ne diventa proprietario. Sulla carta ne detiene la titolarità (altrimenti non potrebbe disporne), ma questi non rientrano nel suo patrimonio personale o societario.
Disponente (Settlor)
Persona fisica o giuridica che decide di istituire il trust, trasferendo uno o più beni e/o diritti ad un Trustee.
Al disponente spettano: la definizione delle regole di funzionamento, delle modalità di intervento del trustee, la scelta della legge regolatrice del trust e la nomina del Guardiano.
In sede di redazione dell’atto istitutivo, il disponente può scegliere i soggetti beneficiari del trust oppure demandare il potere di nomina degli stessi al trustee o al guardiano. Disponente e Beneficiario possono anche coincidere nella stessa persona.
TIPOLOGIE DI TRUST
“L’esigenza di protezione del patrimonio è da sempre molto sentita all’interno dell’ambito familiare. Si è alla continua ricerca di strumenti idonei a proteggere capitali e rendite in favore dei propri eredi, soprattutto cercando di evitare che eventi imprevedibili o indesiderati possano influire negativamente sulla consistenza del patrimonio familiare”.
Lo studio interviene in ambito familiare e personale:
- per la tutela dei membri e dei beni della famiglia al fine di fornire agli ascendenti garanzie sul futuro degli eredi
- per risolvere le potenziali problematiche derivanti dalla comunione dei beni
- nel contesto della separazione personale dei coniugi
- a tutela delle coppie di fatto
- nell’interesse dei minori o soggetti affetti da disabilità
- per gestire somme provenienti da polizze vita
“L’utilizzo del Trust successorio quale strumento di pianificazione successoria rappresenta una valida alternativa al testamento poiché permette al disponente di attuare la trasmissione ereditaria servendosi delle capacità di gestione del trustee.”
Il Trust Company consente in questo ambito di:
- evitare alla morte del disponente l’apertura di una successione ereditaria
- designare per i diversi beni gli eredi più meritevoli in modo da evitare lo smembramento o il dissolvimento dei beni per incapacità di alcuni eredi
“Il Trust per Soggetti Deboli è un istituto particolarmente adatto nell’ambito della tutela dei soggetti diversamente abili, in quanto consente di risolvere il problema del “dopo di noi”, cioè la gestione della vita del soggetto disabile dopo la morte dei genitori. Il Trust rappresenta sicuramente uno strumento preferibile rispetto alla figura dell’amministratore di sostegno o alle forme di tutela e cura poiché tali strumenti non consentono l’assistenza del soggetto debole in epoca successiva alla scomparsa della famiglia di origine”.
Lo studio si occupa di trovare adeguate soluzioni in favore del soggetto debole:
- il genitore/disponente, tramite l’atto istitutivo del Trust, trasferisce beni mobili e immobili al truste, il quale ne assume la proprietà e ne dispone, gestendola e amministrandola, esclusivamente ai fini della realizzazione dello scopo del Trust, ovvero assistere, sostenere e curare il soggetto disabile fino alla sua morte.
Il 22 giugno 2016 è stata, finalmente approvata la legge “Dopo di noi” orientata a favorire il benessere, l’inclusione sociale e garantire misure di assistenza, sostegno cura e protezione alle persone affette da gravi disabilità prive di sostegno familiare a seguito del decesso di entrambi i genitori o perché gli stessi non più in grado di fornire l’adeguato sostegno. Tale provvedimento prevede una serie di interventi articolati su più livelli volti a:
- garantire un intervento pubblico per far fronte alle esigenze di chi non ha una struttura familiare o disponibilità economiche tali da poter intervenire direttamente,
- favorire tramite la leva fiscale tutte le famiglie che hanno le disponibilità necessarie per provvedere autonomamente anche in parte,
- defiscalizzare tutte le operazioni di sostegno dei Fondi finalizzati al “Dopo di noi” messi in atto da privati o da Onlus e istituzioni benefiche. La Legge, in sostanza, prevede la costituzione di un fondo di assistenza nazionale e una serie di agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte di successione e donazione, tassa di registro in cifra fissa, esenzione dalle imposte di bollo) per chi fornisce risorse finalizzate alla tutela e all’assistenza dei disabili gravi.
Le risorse del Fondo verranno utilizzate per: creare strutture alloggiative che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa di origine; realizzare interventi di permanenza temporanea per far fronte ad eventuali emergenze; sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile da parte dei soggetti.
L’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti che saranno individuati con un decreto interministeriale ad hoc da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possono concorrere le regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato con esperienza nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità.
La legge stabilisce inoltre sgravi, esenzioni e incentivi per la stipula di trust ma anche polizze assicurative e trasferimenti post- mortem di beni che i genitori potranno stabilire per i loro figli.
“Il Trust per le Coppie di Fatto è una soluzione valida per le “nuove famiglie” di oggi. Gli strumenti attuati per la protezione patrimoniale si sono via via modificati per adeguarsi alle mutate realtà sociali e all’evolversi della legislazione familiare. Il nostro ordinamento è tuttavia in grave ritardo nella legislazione delle coppie di fatto poiché non è in grado di fornire alcuna garanzia nei confronti di quelle persone che convivono senza alcun vincolo coniugale”
Il Trust rappresenta per le coppie di fatto un valido strumento per:
- garantire e tutelare i conviventi in caso di decesso ma anche nelle ipotesi in cui il rapporto abbia termine
- regolamentare il regime patrimoniale della convivenza in modo da prestabilire la destinazione dell’intero patrimonio sia nel caso di separazione sia in caso di morte.
“Le caratteristiche del Trust e la sua flessibilità possono fornire ai soggetti che operano nel Terzo Settore soluzioni personalizzate alle esigenze dei singoli enti benefici e dei loro assistiti. Il Trust Onlus oltre a beneficiare di tutti i vantaggi fiscali riservati alle Onlus, può beneficiare del 5 per mille quale forma di finanziamento, che si attua attraverso la destinazione da parte dei contribuenti del 5 per mille delle sue imposte in sede di dichiarazione dei redditi. Non viene sottoposto a controllo governativo. Non richiede un elevato capitale minimo di istituzione e può essere stipulato anche a tempo indeterminato”.
Il Trust Company è l’alternativa più efficace per le donazioni a scopi caritatevoli perché:
- offre ai potenziali donatori la tranquillità della segregazione e destinazione di quanto donato perché consente nel modo più efficiente di destinare le somme esclusivamente al progetto benefico individuato
- garantisce che le somme ricevute dal beneficiario non possano essere utilizzate per scopi diversi da quelli decisi dal disponente
- permette una verifica nel tempo della realizzazione dello scopo benefico, potendo le erogazioni essere sospese in caso di mancata realizzazione del progetto
A livello normativo, la conferma della possibilità di istituire un Trust Onlus trova l’assunto nell’art. 10, 1°comma del D.lgs. n°460/97, che disciplina le tipologie giuridiche ammesse a essere ONLUS; (v. circolare Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2011 n°32/E e “atto di indirizzo” dell’Agenzia del terzo settore del 25 maggio 2011).
“Il Trust Holding costituisce uno strumento alternativo alla holding societaria per la detenzione e la gestione delle partecipazioni. Inoltre può risolvere conflitti tra comproprietari di quote o azioni di società, anche a ristretta base familiare. In molte situazioni comporta anche un vantaggio fiscale in termini di risparmio sulla tassazione dei dividendi e sempre nel rispetto della legislazione italiana”.
Il Trust Company attraverso tale tipologia di trust:
- disciplina i passaggi generazionali dell’impresa con maggiore semplicità rispetto alla legge ordinaria
- separa patrimoni aziendali, trasferire interi rami di azienda
- protegge i patrimoni aziendali, le azioni o le quote sociali da soggetti terzi
“L’elevata flessibilità e duttilità, rendono il Trust Societario uno strumento particolarmente adatto a regolare fattispecie di ordine societario. Questa tipologia di Trust può essere utilmente impiegata anche nelle procedure concorsuali e nella crisi d’impresa in genere”.
Il Trust Company assicura alla società:
- il controllo di un gruppo industriale
- la gestione di patti parasociali
- la gestione di operazioni di investimento congiunto in una società
- la costituzione di garanzie per i creditori
- l’alienazione di beni gravati da pesi
- l’incasso di crediti e loro distribuzione
“Si parla di Trust di Scopo quando ci si riferisce a un Trust senza beneficiari in quanto funzionale al perseguimento di un determinato fine. Possono essere conferiti nel Trust qualunque tipologia di beni: mobile, immobile, denaro ecc. Sarà inoltre possibile gestire e impiegare il bene oggetto di garanzia con molteplici vantaggi per tutti”.
Il Trust Company tramite questa tipologia di Trust:
- crea un patrimonio separato e gestito per il perseguimento di un determinato scopo per il quale è stata richiesta la garanzia.
